Particolare rilevanza presentano, poi, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge gli elementi informativi che l’associazione è tenuta a pubblicare sul proprio sito web. Deve, innanzitutto, ricordarsi che il sito deve risultare attivo e consultabile in ogni link. Sullo stesso devono risultare pubblicati e facilmente accessibili i seguenti elementi:
- atto costitutivo (registrato, con indicazione degli estremi della registrazione effettuata presso i pubblici uffici);
- statuto (registrato, con indicazione degli estremi della registrazione effettuata presso i pubblici uffici);
- regolamento (eventuale se citato nello statuto);
- precisa identificazione delle attività professionali esercitate dagli associati;
- composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
- struttura organizzativa dell’associazione (organigramma);
- requisiti per la partecipazione all’associazione;
- assenza di scopo di lucro.
L’Atto Costitutivo e lo Statuto sono i due documenti fondanti di ogni associazione professionale, può considerarsi valida anche la formula di dichiarazione di costituzione di associazione professionale con l’indicazione del luogo e della data di costituzione inserita nel primo articolo dello Statuto. Con tale modalità un unico documento assume il valore di atto costitutivo e statuto societario.
La registrazione presso l’Agenzia delle Entrate si rende necessaria in quanto identifica in maniera univoca questi importanti documenti societari, gli estremi della registrazione devono essere ben visibili all’atto della consultazione on line sul sito web dell’associazione.

