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Validità Attestazione Legge 4/2013

Caratteristiche e validità dell’attestazione rilasciata
ai sensi dell’art. 7 L. 4/2013

AGEM rilascia ai propri associati, previa verifica, un’attestazione che non rappresenta requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale relativa:

  • alla regolare iscrizione del professionista all’associazione
  • ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa
  • agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione
  • alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di riferimento per il cittadino consumatore
  • all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista
  • all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

L’attestazione ha validità annuale per anno solare

Che cos’è la Legge 4/2013?
Perché la Legge 4/2013 è importante per le Guide Escursionistiche?

Legge 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi”, pubblicata in GU in data 26 gennaio 2013, promuove l’autoregolamentazione volontaria delle professioni non regolamentate e delle loro associazioni, con l’obiettivo di creare dei marchi di qualità che siano distintivi per i professionisti e soprattutto per chi utilizza i loro servizi professionali (v. artt. 4, 7 e 8).

Il mondo della qualità è un mondo prevalentemente volontario. La qualificazione della professione non si basa solo su norme cogenti, come nel caso degli Ordini professionali, ma anche su strumenti di carattere volontario, ovvero certificazioni, marchi, attestati ecc. Il controllo su tali strumenti è pubblico, tuttavia molto è lasciato all’autoregolamentazione dei privati.

Che cos’è l’attestato di qualità rilasciato dalle associazioni professionali?
Chi può rilasciare l’attestato di qualità?

L’Attestazione di Qualità ai sensi della Legge 4/2013 è un “attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi” prestati dall’associato e può essere rilasciato soltanto ai membri delle associazioni professionali iscritte nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). L’attestato in questione non può essere assimilato ad una “certificazione di qualità” o ad un “accreditamento” né tanto meno è un riconoscimento professionale, ma può unicamente attestare la regolare iscrizione del professionista all’associazione, i requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa, gli standard qualitativi e di qualificazione professionale richiesti per l’iscrizione, le garanzie fornite dall’associazione all’utenza, tra le quali l’attivazione dello sportello per i consumatori e l’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale, nonché l’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato. Tale attestazione deve sempre riportare nell’intestazione che si riferisce ai servizi professionali resi dal professionista iscritto all’associazione e non essere intesa come certificazione di qualità della professione dell’aderente all’associazione.

Le associazioni professionali che soddisfano determinati requisiti imposti dalla Legge (legge 4/2013), ovvero che verificano gli standard qualitativi e di qualificazione professionale richiesti per l’iscrizione dei propri iscritti, ne controllano l’aggiornamento professionale costante e il rispetto del Codice deontologico, possono essere incluse in un elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e autorizzate a rilasciare ai propri associati un “attestato di qualità”. In AGEM l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi viene rilasciato solo ai soci ordinari sotto forma di un documento in pdf, con validità annuale. La permanenza nella categoria di socio ordinario presuppone la prevalenza e la continuità professionale e il completamento di un percorso di formazione continua mediante l’acquisizione dei crediti formativi stabiliti nell’apposito regolamento. Il documento rilasciato ai soci ordinari AGEM ne attesta la regolare iscrizione all’associazione come socio ordinario e gli standard qualitativi e di qualificazione professionale richiesti per l’iscrizione, ovvero: il superamento di una procedura di selezione per titoli ed esami, l’adesione al codice di deontologia e condotta dell’associazione, la prevalenza e la continuità professionale nell’ambito associativo, il completamento di un programma di formazione continua attestato dall’acquisizione dei crediti formativi.

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